GUIDA ALLA DETRAZIONE FISCALE PER SCHERMATURE SOLARI

IL COSTO PER L’ACQUISTO E PER LA POSA IN OPERA DELLE SCHERMATURE SOLARI MOBILI, GODE DELLA DETRAZIONE DEL 50%

La legge di Stabilità ha prolungato le detrazioni fiscali per il risparmio energetico, per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari negli edifici già esistenti. L’agevolazione fiscale prevista è di massimo 60.000 euro, che corrisponde ad una fornitura massima pari a 92.307 euro posa in opera inclusa.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile su cui si va a intervenire. Il principio è che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano a chi gode di un diritto sull’immobile:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • I titolari di diritto reale sull’immobile;
  • I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiale;
  • Gli inquilini;
  • Coloro che detengono l’immobile in comodato;
  • I familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori;
  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • Le associazioni tra professionisti;
  • Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

PER QUALI EDIFICI O COSTRUZIONI?

Si tratta di detrazioni dall’imposta lorda sui redditi che rientrano nelle detrazioni fiscali già previste dal 2008 per gli interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, e su unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici) strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Gli immobili oggetto della riqualificazione sono esclusivamente:

  • Quelli già esistenti (come attestato da iscrizione in catasto, da richiesta di accatastamento oppure dal pagamento di ICI/IMU se dovuta);
  • Quelli in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione solo in caso di fedele ricostruzione;
  • Quelli in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento, solo per la parte preesistente;
  • Quelli in caso di ristrutturazione con frazionamento solo se esso è compatibile con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle diverse unità.

QUALI SONO I PRODOTTI SOGGETTI ALLA DETRAZIONE FISCALE?

Le schermature solari per le quali è prevista la detrazione sono indicate dalla Legge di Stabilità 2019 nell’allegato M del D.L. 311/2006.

EN 13561 – TENDE ESTERNE

Tende da sole, cappottine mobili, tende a veranda, tende a rullo, pergole con schermo in tessuto (anche pergole con lamelle in alluminio orientabili) tende per veranda, skylight esterni, wintergarten esterni e zanzariere.

EN 13659 – CHIUSURE ESTERNE

Veneziane, tapparelle, persiane, frangisole, chiusure tecniche oscuranti in genere.

EN 13120 – CHIUSURE INTERNE

Rulli avvolgibili, veneziane, plissettate, sistemi winter garden, skylighter, verticali.

QUALE PROCEDURA VIENE RICHIESTA PER OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE?

REQUISITI

  • Acquistare una schermatura solare marcata CE, ovvero la certificazione di conformità a quanto previsto dalle normative EN13561 e EN13659; il rivenditore dovrà consegnare il manuale d’uso e manutenzione che include il C.P.D. (dichiarazione di prestazione), con dichiarazione di corretta posa in opera e con la Classe di prestazione energetica = Gtot del materiale usato.
  • La tipologia di schermatura solare deve essere esterna, interna o integrata alla vetrata.
  • L’acquirente deve richiedere al rivenditore che indichi nel contratto di vendita, o nella fattura, che la vendita è effettuata ”ai sensi delle L. 296/06 e seguenti” ai fini delle richiesta della detrazione fiscale del 50%.
  • Nella fattura devono essere inoltre riportati: nome del prodotto e tipo; dichiarazione che il prodotto è conforme alla norma EN 13561 o 13659 se tende da esterno, unità di misura e copertura in mq della schermatura solare; costo del prodotto e costo della posa in opera; Gtot e Classe di Prestazione Energetica relativi alla singola schermatura solare installata (EN 14501).
  • Vengono escluse quelle con orientamento NORD. Le schermature devono essere poste da Est a Ovest passando da Sud. Ogni altro orientamento è escluso (Nord, Nord-Est, Nord – Ovest).
  • Per le “chiusure oscuranti”- persiane, avvolgibili, tapparelle o sistemi alternativi quali tende – sono ammessi tutti gli orientamenti.
  • il gtot nella relazione fra schermo e vetro deve essere pari o inferiore a 0,35
  • devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali vigenti in materia di urbanistica, efficienza energetica e di sicurezza.

Ma che cos’è il Gtot?

Il Gtot è il valore con cui viene espressa la capacità di schermatura solare, di una tenda da sole o di altri beni, in funzione del materiale o del tessuto usato per la sua realizzazione.

PAGAMENTO

L’acquirente deve effettuare il pagamento tramite bonifico bancario parlante dove si indica nella causale codice fiscale del beneficiario delle detrazione, si riportano:

  • Il numero e la data delle fattura di acquisto del bene oggetto delle detrazione fiscale;
  • L’indirizzo dell’installazione delle schermature solari oggetto della detrazione;
  • CF del soggetto che beneficia della detrazione;
  • Il riferimento normativo ovvero “ai sensi delle L. 296/06 e seguenti”.
  • Gli Istituti di Credito dispongono già di apposita modulistica per effettuare il bonifico.

ENEA

Per le schermature solari è prevista la compilazione e trasmissione online dell’ ALLEGATO F “Scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari” (rif. comma 345c) entro 90 giorni dal termine dei lavori e, allo stato attuale, i dati specifici richiesti sono (al punto 12 del modello F):

  • La tipologia di schermatura (esterna).
  • La superficie della schermatura (mq);
  • La superficie finestrata protetta dalla schermatura (mq);
  • L’esposizione della finestra: N, NE,NO,E,O,S,SE,SO (per le schermature non in combinazione con vetrate – tende a proiezione=aggettanti – vengono escluse quelle con orientamento NORD)
  • La classe della schermatura solare (0, 1, 2, 3, 4 vedi tabella sotto)
Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4
Gtot > 0,50 0,35 < Gtot < 0,50 0,15 < Gtot < 0,35 0,10 < Gtot < 0,15 Gtot < 0,10
  • Il materiale della schermatura (tessuto, legno, plastica, PVC, metallo, misto, altro);
  • Il meccanismo di regolazione (manuale, automatico, servoassistito, fisso);
  • Punto 13 allegato F: risparmio energetico, mettere valore 0.

DOCUMENTI DA CONSERVARE

  • La fattura d’acquisto corredate delle indicazioni di cui al punto 3;
  • Ricevuta dell’invio effettuato a ENEA (codice CPID codice personale identificativo rilasciato da Enea) che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa; nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
  • Schede tecniche;
  • Originali MODULO F inviati a Enea firmati dal cliente;
  • In data 4 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 7/E, che indica fra i documenti necessari da acquisire da parte del Contribuente la DICHIARAZIONE DEL FABBRICANTE DELLA SCHERMATURA SOLARE che CERTIFICHI che la schermatura stessa hai requisiti necessari ad identificarla come una schermatura detraibile ai sensi dell’articolo 14 comma 2 DL 63/2013. Vai sul sito Gibus per scaricare la tua Dichiarazione del Fabbricante.

Al Commercialista nel caso di soggetto con n° di partita IVA o al C.A.A.F. più vicino nel caso in cui caso il soggetto sia titolare di codice fiscale, affinché si possano operare le opportune detrazioni d’imposta previste.

QUALE PROCEDURA VIENE RICHIESTA PER OTTENERE LA DETRAZIONE FISCALE?

PER LE IMPRESE

I contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento a mezzo di bonifico bancario o postale. In tal caso la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

Quanto è possibile portare in detrazione

Il decreto rilancio stabilisce una detrazione IRPEF (per le persone fisiche) e IRES (per le società) nella misura del 50% per le spese per “l’acquisto con posa in opera di schermature solari” nella misura massima di euro 60.000, intesi per interventi singoli volti all’acquisto di pergole e tende da sole , da suddividere obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo.

Tuttavia, dallo scorso 5 ottobre 2020, con la pubblicazione dei Decreti attuativi-ALLEGATO I-Massimali, in Gazzetta Ufficiale, sono stati stabiliti i limiti-massimali al metro quadro per gli infissi e per le schermature solari (tende a rullo o a bracci, tende tecniche, veneziane) e oscuranti (persiane, tapparelle, scuri).

I costi esposti dalla tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

Questo significa che, per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 nei limiti di spesa massimali al metro quadro sono escluse le spese sostenute per:

  • IVA;
  • Posa;
  • Altre opere complementari relative all’installazione (rilievo misure, altre prestazioni professionali).

Tabella dei massimali di detrazione

Bonus zanzariere 2018 come funziona?

Il bonus zanzariere funziona così:

– per effetto della legge di Bilancio 2018, il bonus zanzariere dal 1° gennaio 2018 rientra tra le detrazioni fiscali dell’Ecobonus con aliquota al 50%.

– oltre alla nuova percentuale di detraibilità, dal 2018 sono arrivate anche delle nuove regole per accedere all’agevolazione e che di fatto hanno reso i requisiti di accesso ancora più stringenti. Infatti per poter fruire del bonus zanzariere, non è più sufficiente acquistarne una di qualsiasi forma o materiale ma occorre che l’acquisto risponda a 2 requisiti fondamentali:

  • deve avere la marcatura Ce;
  • e deve essere provvisto di valore Gtot, ossia il parametro del fattore solare, debitamente certificato.

Per cui ai fini di ottenimento della detrazione fiscale, è necessario che il valore Gtot della zanzariera non sia superiore a 0,35. Attraverso il valore Gtor, è quindi possibile determinare la capacità di una zanzariera di filtrare e di proteggere non solo dagli insetti ma anche e soprattutto dalle radiazioni solari.

E ancora:

  • le spese bonus zanzariere sono detraibili solo se la zanzariera acquistata presenta i requisiti di schermatura solari, ossia:
    • se applicata a protezione della vetrata;
    • se applicata all’esterno della finestra, al suo interno o integrato in esso;
    • e se mobile.

FAQ

Le detrazioni fiscali sono riservate alle nuove schermature solari di  prima installazione o installate a nuovo in sostituzione di vecchie esistenti?

Entrambe le ipotesi godono delle detrazioni fiscali. Suggeriamo la sostituzione della vecchia tenda con una più performante così da cogliere l’opportunità di installare tende marcate CE, quindi sicure quindi detraibili, sostituendo sistemi usurati; inoltre l’automazione della nuova schermatura garantisce maggiore risparmio in termini di efficienza energetica.

Le detrazioni fiscali sono applicabili anche in caso di automatizzazione di una tenda manuale già esistente?

No, solo se la tenda manuale viene sostituita da una motorizzata marcata CE.

Ci sono limitazioni all’applicabilità della detrazione fiscale legate alla tipologia di materiali utilizzati per la schermatura solare?

Non ci sono limiti o vincoli sui materiali al momento.

Ci sono vicoli legati alle prestazioni energetiche dei tessuti utilizzati per poter accedere alla detrazione fiscale?

Non ci sono parametri di riferimento vincolanti al momento; è comunque consigliabile, per un’ottima schermatura solare, scegliere un tessuto con un G tot basso inferiore a 0.35 classe 2 o 0.15 classe 3.

Le zanzariere sono soggette alla detrazione fiscale del 50%?

Sì, le zanzariere rientrano nell’ambito della normativa EN 13561.

Le schermature solari oggetto di detrazione fiscale devono essere sostituite in concomitanza ai serramenti esterni?

No, le due cose sono svincolate. Si possono sostituire le schermature solari o installarle ex novo e beneficiare della relativa detrazione fiscale senza dover sostituire o installare nuovi serramenti.

Il serramento che la schermatura solare ripara, deve avere particolari caratteristiche o prestazioni?

Non vi sono indicazioni normative a tale proposito.

In che cosa consiste la trattenuta dell’8% che la Banca opera sul bonifico parlante?

Gli istituti bancari sono autorizzati ad operare come sostituti di imposta ed opereranno una trattenuta dell’8% sull’imponibile della fattura (iva esclusa). Quindi ogni pagamento di un Cliente interessato a godere delle detrazioni fiscali verrà accreditato al Rivenditore/Installatore al netto di questo accantonamento.

Si può beneficiare della detrazione fiscale anche sostituendo e installando una sola schermatura solare?

Si , non è necessario sostituire o installare schermature solari in tutto l’edificio per poter beneficiare della detrazione fiscale.